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Con la parte II del D.Lgs. 152/2006, il Legislatore stabilisce la disciplina delle “procedure autorizzative ambientali”, fissando, come obiettivo generale quello di “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi lo svolgimento delle stesse avvenga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

  • Per progetti che possono avere un impatto significativo sull’ambiente
  • Viene svolta con la finalità di assicurare la protezione della salute umana, contribuire, con un ambiente migliore, alla qualità della vita.

Il procedimento di VIA rappresenta un’attività amministrativa complessa, strutturata in una pluralità di procedimenti connessi, che può essere preceduta o meno, da una fase preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione (screening), al termine della quale un’autorità “competente“, attraverso opportuno provvedimento, consente o meno la realizzazione ed il successivo esercizio di un progetto.

La Valutazione Incidenza Ambientale (VIncA)

La direttiva 92/42/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi. iò quadro generale per la conservazione e la gestione dei siti che costituiscono la rete natura 2000 fornendo tre tipi di disposizioni : propositive, preventive, e procedurali.

L’Art.6 della direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della rete Natura 2000, e riveste un ruolo chaive per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all’interno della rete Natura 2000.

I paragrafi 3 e 4 relativi alla valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione delle “Incidenze negative significative”, determinati da progetti non direttamente Connessi alla gestione di un sito Natura 2000.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Attiene ad alcune tipologie di installazioni che, in esercizio, sono considerate come in grado di generare inquinamento. Viene prescritta l’applicazione di misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.

Viene presentata domanda di AUA nel caso in cui gli impianti in questione siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi che la suddetta Autorizzazione va a sostituire:

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